Al bonus facciate del 90% accedono i lavori sui prospetti esterni degli edifici e gli interventi strettamente connessi alla realizzazione di quello principale.
Bonus facciate solo per i prospetti esterni
La norma istitutiva del bonus facciate prevede l’agevolazione sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), comunque visibili dalla strada.
Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Nel caso specifico, la detrazione non può essere concessa sull’intero perimetro della palazzina, ma - solo in relazione alle pareti visibili, anche se solo parzialmente.
Bonus facciate anche per gronde, davanzali e tende
L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a ‘cappotto’, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate, “trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali e la sostituzione dei davanzali.
L’Agenzia difatti spiega che il bonus facciate spetta anche per i costi sopportati per l’isolamento dello ‘sporto di gronda’ - poiché si tratta di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata - e per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante, che sono strettamente connessi alla realizzazione di quello principale, cioè dell’intervento di isolamento ‘a cappotto’.
Commentaires