Le scadenze slittano al 30 giugno e al 31 dicembre 2022. Ammessi gli edifici plurifamiliari con unico proprietario.
Il superbonus 110% è stato prorogato fino al 30 giugno 2022, mentre per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori fino al 31 dicembre 2022.
Non solo scadenze, ma anche novità in termini di requisiti di accesso all’agevolazione. Superbonus 110% per edifici con unico proprietario Nell’articolo 119 del Decreto Rilancio si chiarisce che: saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Superbonus 110% ed edifici "funzionalmente indipendenti" Un altro punto critico risolto è quello della definizione del concetto di ‘funzionalmente indipendente’: la Legge di Bilancio spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche
Si aggiunge la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
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